martedì 7 novembre 2017

FACCIAMO IL PUNTO SULLE REMIGANTI TAGLIATE?

Buongiorno, 

come sempre ogni volta che pubblichiamo un articolo sul sito si scatenano i “PROFESSORINI” del WEBBE... 

L’articolo sul “Taglio delle remiganti e i diritti degli animali” è stato un assist per cercare di capire cosa recita la norma giuridica (NELLA PREMESSA ABBIAMO ESPRESSO LA NOSTRA POSIZIONE IN MERITO) e cosa dal punto di vista etologico sia corretto fare, in sostanza un’analisi molto chiara e obbiettiva della problematica “taglio si o taglio no delle remiganti”… Dopo avere letto i commenti ci chiediamo tutti noi dello staff se AVETE LETTO L’ARTICOLO (alla fine dell’articolo vi sono le info con i link su chi ha scritto il medesimo e i nomi e cognomi, provate a cliccarci!).... Crediamo di no, vi siete sbrigativamente fatti un’idea e come sempre sentenziato "ad minchiam"... 
Cari lettori che leggete male e capite peggio che dirvi? 
Vi lasciamo con questa nostra meditazione certi che il vostro andare a leggerci sarà frainteso, ma nella natura umana esiste la speranza che vi si apra la mente e noi ci appelliamo a questo.




LA NORMA GIURIDICA:


Sebbene l'544 ter c.p. punisca chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche e sia prevista la reclusione da 3 a 18 mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro, tuttavia l'ordinamento giuridico, nella parte generale del codice penale, prevede delle cosidette cause di giustificazione, che consentono di scriminare un comportamento antigiuridico rendendolo lecito (in sostanza significa che un comportamento che costituisce reato viene reso lecito dall'ordinamento al ricorrere di determinate condizioni). Nel caso di specie il taglio delle ali, in alcune situazioni, può essere scriminato dall'ordinamento e la norma che consente ciò è l'art. 54 Codice Penale, che stabilisce che non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo. Proprio con riferimento al ricorso allo stato di necessità nei riguardi degli animali si può ricordare la sentenza 249/2015 del Giudice di Pace di Pisa, che ha riconosciuto l'applicabilità di questa scriminante nei confronti anche degli animali; pertanto, valutate le circostanze in cui l'animale si trova se ad esempio questo è affetto da una patologia tale per cui il non tagliare le remiganti possa recargli pregiudizio, ecco che il fatto (sebbene costituisca reato) viene scriminato da parte dello stesso ordinamento giuridico ai sensi dell'art. 54 cp. 

CI permettiamo di fare una riflessione controtendenza: perché si parla di "ubbidire a delle leggi" e non di "rispettare delle leggi"? Dal momento che si vive in uno stato di diritto, e si è "cittadini" si hanno diritti, ma si hanno anche dei doveri, tra cui il primo crediamo sia rispettare la legge. Altrimenti il senso di giusto o sbagliato viene relegato soltanto alla morale soggettiva. Se non si condividono le leggi vigenti si possono promuovere politiche e comportamenti che democraticamente portano alla modifica o addirittura all'eliminazione della legge stessa. Se lo stato (e quindi i cittadini, attraverso il processo di democrazia rappresentativa) decide che la legge è giusta così com'è.... beh... o si cambia paese e ci si trasferisce dove questa legge non c'è... oppure si riconosce che non si può creare un mondo su misura per tutti. Accettiamo repliche certi che dall’alto della vostra cultura giuridica arriveranno! ... Un saluto.

Gianluca e lo staff.

PS: LA SCIENZA NON È DEMOCRATICA (cit. Prof. Burioni)
LA STUPIDITÀ NON È DEMOCRATICA SA BENISSIMO CHI  DEVE COLPIRE! (cit. Gianluca Ranzan)